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La Finanziaria: aggiornamenti 2018

Come avviene ormai da diverso tempo, l’inizio anno coincide con una serie di novità nel settore fiscale e degli adempimenti amministrativi.
Molto spesso le norme sono di non facile interpretazione, e si resta in attesa di delucidazioni per meglio comprendere la portata e l’applicazione delle stesse. Quindi quello che vi comunichiamo con la presente potrebbe essere anche oggetto di modifiche, in seguito ai chiarimenti che verranno forniti.
Come al solito, vista la complessità e l’entità delle nuove norme, ci limitiamo ad enunciarne le novità, rimandando la trattazione dei casi specifici che interessino i singoli clienti attraverso colloqui personali.
La trattazione riguarda solo le novità di natura fiscale, previdenziale ed amministrativa.

 

PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della email nonché dei documenti informatici (eventuali allegati).
Dal 2009 tutti i titolari di Partita IVA siano essi imprese o professionisti iscritti ad albi o ad ordini sono obbligati ad avere una PEC, e devono comunicarla rispettivamente al Registro delle Imprese o agli ordini professionali.
Tutti gli enti ai quali ci si iscrive come il Registro Imprese, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Ordini ed ogni altro ente comunicano con il contribuente in via privilegiata attraverso questo sistema di Posta, inviando tutte le comunicazioni, ivi compreso inviti di regolarizzazione ed altri avvisi importanti.

Dal 01.07.2017 è prevista la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento diret­tamente nella casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori co­mu­ni­ca­zioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo l’Agenzia invia tramite Pec altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti. La stessa possibilità si ha per le comunicazioni relative alle notifiche dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia)
Secondo la nuova disciplina la notificazione può es­sere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC secondo le modalità regolamentari previste. E’ una facoltà, e non un obbligo, ma gradualmente l’Agenzia si adeguerà a questa nuova procedura.
Il soggetto destinatario, essendo obbligato a tenere una casella di PEC, è tenuto a prestare grande attenzione. Dal momento della “consegna” nella casella PEC l’atto si intende a tutti gli effetti notificato, nulla importa se questo non viene aperto e visionato, dalla consegna decorrono tutti i relativi termini. 
Se ad esempio venisse notificato un avviso di accertamento il contribuente avrebbe 60 giorni per l’eventuale opposizione. Se non viene fatto l’atto diviene ad ogni effetto definitivo e l’amministrazione finanziaria può quindi attivare le procedure di riscossione, senza nessuna possibilità di opposizione da parte del contribuente. Quindi, oltre che uno strumento indispensabile, la PEC è ormai un obbligo che impone un continuo monitoraggio ed aggiornamento.
Per clienti che hanno affidato la gestione della propria Pec al nostro studio saremo quindi noi a controllare periodicamente il contenuto della casella di posta elettronica la validità dell’indirizzo Pec ed a provvedere ai relativi rinnovi periodici.
Coloro che gestiscono direttamente la Pec dovranno:

  • Verificare regolarmente (almeno una volta alla settimana) il contenuto della casella di PEC.
  • Controllare che la Pec sia attiva, e provvedere al rinnovo annuale.
  • Fare in modo che la casella non sia mai satura, in modo da respingere i messaggi.
  • Gestire la casella in modo PEC to PEC quindi fare in modo che la casella sia aperta esclusivamente a messaggi fra caselle PEC per evitare spam ed ogni altra interferenza.

 

OBBLIGO VISTO CONFROMITA PER CREDITI IMPOSTA SUPERIORI AD €. 15.000

 

A decorrere dal 24.4.2017, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta” è stata prevista la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.
L’utilizzo annuo in compensazione dei predetti crediti è

  • “libero” fino a € 5.000 (anziché € 15.000);
  • necessita del visto di conformità per importi superiori a € 5.000 (anziché € 15.000).

Al fine del computo del limite (5.000), non vanno considerate le compensazioni effettuate nell’ambito della medesima imposta, ancorché tramite il mod. F24 (Ad esempio credito iva dell’anno 2017 compensato con credito IVA del primo trimestre 2018).
In visto di conformità può essere posto da un Commercialista, che, una volta effettuate le opportune verifiche, dovrà poi anche provvedere alla trasmissione della relativa dichiarazione.

Per quel che riguarda il credito IVA dell’anno 2017, in presenza di un credito di valore superiore ad €. 5.000, provvederemo a contattare i clienti onde verificare l’opportunità di instaurare la procedura per il rilascio del visto di conformità.

 

LA NUOVA LEGGE SULLE BORSE IN PLASTICA

 

Il decreto legge Mezzogiorno del giugno scorso dispone lo stop graduale, a partire dal primo gennaio 2018, dei sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi (ad esempio frutta e verdura), che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.
Pertanto gli esercenti che utilizzano per la vendita (sia alimentare che non alimentare) sacchetti in plastica dovranno:

  • Verificare che i sacchetti abbiano particolari caratteristiche e sugli stessi siano impresse le diciture previste;
  • Distribuire i saccheti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa.

Chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste dalla norma sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

Alleghiamo alla presente un opuscolo di Assobioplastiche, che evidenzia le caratteristiche dei sacchetti di plastica che potranno essere utilizzati.

 

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL POS

 

Come noto dal 30.06.2014 per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, idraulici, elettricisti, muratori ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.), è sorto l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in senso estensivo anche Bancomat e strumenti similari, per i solo i pagamenti superiori a € 30. In pratica è necessario installare un apparecchio POS.
In questa prima fase non erano state previste sanzioni per i soggetti inadempienti.
Ora sta per essere emanato un provvedimento che prevede delle sanzioni (si parla di €. 30) per ogni pagamento elettronico non accettato.
Invitiamo pertanto i clienti che non lo avessero ancora fatto di dotarsi del POS , in vista dell’entrata in vigore del provvedimento che prevede le sanzioni.

 

 

DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

E’ stato previsto:

  1. la (ri)ammissione alla definizione agevolata, già prevista dall’art. 6, DL n. 193/2016, delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
    –  per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dallaprecedente definizione agevolata;
    – per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
  2. l’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1 al 30.9.2017.
    In entrambi i casi l’istanza di adesione va presentata entro il 15.5.2018.

Il nostro studio non è in grado di conoscere la situazione dei singoli clienti nei confronti di Equitalia. E’ quindi necessario che ognuno, se ritiene di essere interessato alla “rottamazione” si attivi recandosi presso gli sportelli di Equitalia per conoscere la propria posizione. Successivamente assisteremo i clienti nella compilazione della domanda di “rottamazione” dei ruoli. Consigliamo di attivarsi subito, in quanto a ridosso della scadenza ci sarà sicuramente l’assalto agli sportelli di Equitalia.

 

NOVITA’ SPESOMETRO

E’ stata disposta la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 / € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018.
È stata prevista altresì la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale, e “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse / ricevute di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96.

 

AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT

Ricordiamo che lo “split payment” o scissione dei pagamenti è una forma di liquidazione IVA che prevede che nei rapporti tra aziende o professionisti e la Pubblica Amministrazione sia quest’ultima a contribuire l’imposta relativa alla transazione. Questa procedura inclusa nella Legge di Stabilità 2015, devia dalla regola generale secondo cui l’IVA viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse dell’Erario dal fornitore, ma impone invece che sia la Pubblica Amministrazione a farlo direttamente. Questo approccio mira a ridurre l’evasione fiscale.

Già la c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall’1.7.2017, la disciplina dello split payment.
In particolare il Legislatore ha:

  • esteso il meccanismo in esame ai lavoratori autonomi, ossia ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte;
  • ampliato i soggetti destinatari dello stesso (Pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fattura elettronica, società controllate da Pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché società quotate incluse nell’indice FTSE MIB).

Con questo ulteriore provvedimento a decorrere dall’1.1.2018, che lo split payment, è applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:
a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
c) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
d) società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);
f) società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.

 

REGOLARIZZAZIONE SOMME / ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO

E’ introdotta la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all’estero al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero.
La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa.
La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

  • fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi (c.d. Frontalieri);
  • che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

  • il versamento, entro il 30.9.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30.9.2018);
  • la presentazione dell’istanza di regolarizzazione entro il 31.7.2018.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell’ultima rata.
Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle novità sopra esaminate.

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2018 (EX LEGGE FINANZIARIA)

 

PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%, BONUS MOBILI E NUOVO BONUS VERDE

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.

MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

È confermata la proroga al 31.12.2018 anche per la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO “BONUS VERDE”

È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
E’ fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E’ confermata la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).
Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e schermature solari, ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.
In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000.
E’ inoltre stata introdotta la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della
    detrazione pari a € 30.000;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata (autovetture ad uso promiscuo e date in uso ad amministratori o dipendenti=

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA 

E’ stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000, ed è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI 

È riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

E’ previsto che dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Si tratta di un “cambiamento epocale” che necessita di approfondimenti caso per caso.  Aspetteremo le istruzioni e i necessari approfondimenti per affrontare con ogni cliente la situazione per non giungere impreparati al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica e che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

PROROGA VALIDITÀ STUDI DI SETTORE

E’ previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), che dovevano sostituire gli studi di settore.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
  • alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

TASSAZIONE CAPITAL GAINS
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019.
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

  • non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (il periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

BONUS BEBE’

E’ previsto il riconoscimento dell’assegno pari a € 960 annui erogato mensilmente da per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’assegno spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.

LA NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DALL’1.1.2018

Dall‘1.1.2018 il tasso di interesse legale passa dal 0,1% al 0,3%.

La modifica in esame si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:

  1. rapporti creditori / debitori;
  2. usufrutto e rendite vitalizie;
  3. ravvedimento operoso.

ENASARCO – ALIQUOTE E MASSIMALI 2018

Dal 01.01.2012 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Enasarco, che ha introdotto importanti modifiche, sia in termine di erogazioni, sia in termini di contributi da versare.

L’aumento delle aliquote e dei massimali è previsto in maniera progressiva:
per l’anno 2018:

  • l’aliquota contributiva viene innalzata al 16,00% (50% a carico dell’agente e 50% a carico della mandante).
  • Per il massimale contributivo è previsto che dal 2018 l’importo del 2017, (€. 37.500,00 per gli agenti monomandatari e di €. 25.000,00 per gli agenti plurimandatari), venga adeguato rispetto all’aumento Istat. E’ quindi necessario che venga pubblicato questo dato riferito al 2016 per conoscere la nuova entità dei massimali.

INVENTARIO MERCI IN GIACENZA AL 31.12.2017

Ricordiamo a tutti i clienti che è necessario predisporre al più presto alla compilazione dell’inventario delle merci, materie prime e semilavorati in giacenza al 31.12.2017.
La predisposizione dell’inventario è un adempimento obbligatorio. In caso di verifica la mancata predisposizione dell’inventario può far scattare la possibilità di un accertamento induttivo.
Per i contribuenti in contabilità “semplificata” il valore delle giacenze non ha più rilevanza ai fini reddituali in quanto il regime è “improntato alla cassa”, e pertanto questo dato non rileva. Però sembra che la redazione dell’inventario rimanga necessaria in quanto questo viene richiesto in sede di compilazione degli “studi di settore”.

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